|
Consorzio per l’Università di Pomezia
STATUTO
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita ai sensi degli articoli 2602 e
2615 ter C.C. nonché ai sensi dell’articolo 17 della legge 21 maggio
1981 n. 240, una società consortile a responsabilità limitata
denominata “CONSORZIO PER L’UNIVERSITA’ DI POMEZIA – Società
Consortile a responsabilità limitata” (di seguito indicata più
brevemente come “Consorzio”), con sede in Pomezia, Via Pontina Km
31,400.
Possono aderire al
“Consorzio” Enti Pubblici e/o Privati, si sensi e con le modalità di
cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto.
ARTICOLO 2)
OGGETTO E SCOPO DEL CONSORZIO
Il “Consorzio” ha lo
scopo di promuovere la costituzione e la gestione del Polo
Universitario di Pomezia, individuando le infrastrutture per la sede
universitaria, curandone il relativo finanziamento e/o gestione,
provvedendo alla organizzazione dei beni strumentali e/o del
personale necessario per lo svolgimento dell’attività universitaria
di ricerca e delle attività correlate; finanziando le attività
didattiche e di ricerca; concludendo accordi con le Università, Enti
di Ricerca pubblici e/o privati, nazionali ed internazionali, per
favorire l’insediamento e lo svolgimento delle attività
universitarie e di ricerca sul territorio e compiendo ogni ulteriore
attività utile ai predetti fini.
Il “Consorzio”
promuove la conclusione di accordi tra il Polo Universitario e le
Imprese site nel territorio per favorire ogni forma di
coinvolgimento di studenti, laureati e docenti nei progetti di
sviluppo delle imprese; promuove altresì ogni forma di ricerca e
sviluppo tecnologico direttamente e attraverso Enti aventi scopi
analoghi.
Il "Consorzio" potrà organizzare e gestire, in
proprio o in collaborazione con altre imprese pubbliche e/o private,
corsi di formazione e specializzazione, anche post-lauream.
Il "Consorzio" potrà curare la realizzazione,
direzione e gestione di alloggi studenteschi nonché, al fine di
conseguire proventi finalizzati al finanziamento delle attività
istituzionali, la gestione e/o conduzione diretta o indiretta di
strutture alberghiere con ogni relativa attività connessa.
Per il perseguimento
del proprio scopo il “Consorzio” può richiedere ed ottenere
finanziamenti e/o agevolazioni da Enti, pubblici e privati,
nazionali, sovranazionali ed internazionali e può accettare
contribuzioni, donazioni e lasciti da persone fisiche o giuridiche,
pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal
Consiglio di Amministrazione.
Il “Consorzio”, in
relazione a tale oggetto e con rapporto meramente funzionale allo
stesso, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, potrà
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie
ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresi
la contrazione di mutui, la concessione di fidejussioni ed ipoteche
e l’assunzione di partecipazioni in Enti e Società aventi scopi
analoghi.
E’ fatto espresso
divieto al “Consorzio” di distribuire utile sotto qualsiasi forma ai
propri soci, pubblici e privati.
ARTICOLO 3)
DURATA
La durata del
“Consorzio” è prevista fino al 31 dicembre 2053, con possibilità di
proroga alla scadenza, previa deliberazione dell’assemblea
ARTICOLO 4)
PERSONALITA’ GIURIDICA
Il “Consorzio” ha
personalità giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
2331 C.C..
Il “Consorzio” non
può assumere obbligazioni per conto dei singoli soci e neppure
rappresentarli, agendo la predetta entità sempre ed esclusivamente
in nome e per conto proprio.
Il “Consorzio” opera
nel pubblico interesse e senza fini di lucro.
ARTICOLO 5)
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale
è di euro 1.000.000 (unmilione) suddiviso in quote ai sensi
dell’articolo 2474 C.C..
I relativi
conferimenti sono integralmente effettuati contestualmente alla
sottoscrizione.
La quota posseduta
da ciascun socio determina la percentuale di partecipazione al
“Consorzio” sulla base della quale viene commisurata l’entità dei
contributi che i soci debbono annualmente versare.
ARTICOLO 6)
FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione
del “Consorzio” è costituito:
a) dai
contributi annuali dei soci la cui misura viene determinata dal
Consiglio di Amministrazione;
b) da
eventuali contribuzioni e sovvenzioni provenienti da Enti pubblici e
privati, che assumeranno la qualità di soggetti sostenitori del
“Consorzio”;
c)
dai proventi delle iniziative intraprese dal “Consorzio”;
d) da
eventuali lasciti, donazioni ed attribuzioni a favore del
“Consorzio”, per atto tra vivi o mortis causa;
e)
da eventuali avanzi netti di gestione;
f)
dai proventi della gestione delle infrastrutture immobiliari.
I contributi annuali
dei soci hanno natura finanziaria e sono determinati dal Consiglio
di Amministrazione.
Per la durata del
“Consorzio” i soci non possono chiedere la divisione del fondo di
gestione.
ARTICOLO 7)
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono tenuti
al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle
deliberazioni degli organi sociali, nonché all’esecuzione di tutti
gli adempimenti ed oneri assunti nei confronti del “Consorzio”.
In particolare
ciascun socio si obbliga:
a) ad
osservare, per quanto lo riguardano, le deliberazioni dell’assemblea
e del Consiglio di Amministrazione;
b) a
prestare la massima collaborazione per la realizzazione dell’oggetto
sociale.
Qualora un socio non
adempia al proprio obbligo contributivo od agli altri obblighi
previsti dallo Statuto viene richiamato dal Consiglio di
Amministrazione e, nei casi più gravi può essere escluso dal
“Consorzio”.
Fermo restando
l’obbligo della contribuzione come disciplinato dal presente
Statuto, è escluso dal “Consorzio” il socio che per due anni
consecutivi non abbia versato o abbia versato in ritardo il
contributo annuale, salvo che non dimostri di non poter adempiere
per gravi motivi.
La decisione in
ordine alla esclusione dal “Consorzio” compete al Consiglio di
Amministrazione.
ARTICOLO 8)
INGRESSO DI NUOVI SOCI E RECESSO
L’ingresso nel
“Consorzio” di nuovi soci può avvenire, a richiesta degli
interessati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e
sottoscrizione da parte del nuovo socio di una quota di capitale
sociale non inferiore ad euro 10.000 (diecimila).
L’adesione al
“Consorzio” implica l’accettazione incondizionata, da parte del
nuovo socio, dell’atto costituivo e dello Statuto.
I soci possono
recedere, dando un preavviso di almeno un anno.
La quota di
partecipazione dei soci receduti o esclusi si accresce a
quella del socio di maggioranza.
Fermo restando il
diritto di prelazione dei soci all’acquisto, il trasferimento delle
quote sociali a non soci potrà essere effettuato esclusivamente per
quote non inferiori ad euro 10.000 (diecimila).
ARTICOLO 9)
ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del
“Consorzio”:
a)
l’assemblea dei soci;
b)
il Consiglio di Amministrazione;
c)
il Collegio Sindacale.
ARTICOLO 10)
ASSEMBLEA DEI SOCI – FUNZIONI E POTERI
L’assemblea dei soci
provvede:
a) alla
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel rispetto
delle previsioni di cui al successivo articolo 12 e ne stabilisce le
indennità;
b) alla
nomina dei componenti il Collegio Sindacale, designando il
Presidente, ed alla determinazione dei relativi compensi;
c) all’esame
e all’approvazione del bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite, nonché di una relazione sull’andamento della gestione
sociale;
d) alla
proroga – da deliberarsi almeno sei mesi prima della scadenza –
della durata del “Consorzio” ed alle altre modifiche statutarie;
e)
allo scioglimento del “Consorzio”.
ARTICOLO 11)
ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
L’assemblea dei soci
è composta da tutti gli aderenti al “Consorzio” in persona dei
rispettivi rappresentanti legali pro tempore o di loro delegati.
Spetta al
Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle singole
deleghe ed il diritto di intervento e di voto nella stessa.
L’assemblea è
convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su
delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.
L’assemblea può
essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.
L’assemblea
ordinaria per l’approvazione del bilancio deve aver luogo entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o, quando
particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.
L’assemblea è,
altresì, convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo
ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti
soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella
domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
In quest’ultimo caso
la convocazione dell’assemblea deve essere fatta entro trenta giorni
dalla richiesta.
L’assemblea è
convocata mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi al
domicilio di ciascun socio, almeno otto giorni prima della data
fissata per la riunione.
In caso di urgenza,
la convocazione potrà effettuarsi anche via telefax da trasmettersi
almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’avviso dovrà
contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno dell’assemblea.
L’assemblea è
validamente costituita con l’intervento di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale. In caso di
mancata valida costituzione dell’assemblea, questa dovrà essere
nuovamente convocata e, in tale caso, si intenderà validamente
costituita quale che sia il numero dei presenti.
All’assemblea
partecipano i componenti del Collegio Sindacale.
L’assemblea è
presieduta da persona designata dagli intervenuti.
Ogni socio dispone
di un voto per ogni euro sottoscritto.
L’assemblea
ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci
presenti.
Per le modifiche del
presente Statuto e per lo scioglimento anticipato è necessario il
voto favorevole di due terzi del complesso dei voti dei soci.
L’assemblea
regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano
tutti i consorziati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
ARTICOLO 12)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONI E POTERI
Il Consiglio di
Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del
“Consorzio”. Il Consiglio può deliberare pertanto su tutti gli atti
e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che
rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che sono
di esclusiva competenza dell’assemblea.
Al Consiglio di
Amministrazione sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a)
predisporre ed approvare i regolamenti del “Consorzio”;
b) eseguire
le deliberazioni dell’assemblea e vigilare sull’osservanza dello
Statuto;
c) deliberare
sui contratti e sulle convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni
e/o Enti. pubblici o privati;
d)
predisporre il bilancio;
e)
predisporre la relazione sulla gestione da allegare al bilancio;
f) determinare
la misura dei contributi annuali dei soci e procedere al recupero
coattivo dei contributi non versati;
g) provvedere
alle esigenze economiche del “Consorzio” ed autorizzare le eventuali
operazioni necessarie a procurare al “Consorzio” i mezzi per il
pagamento delle spese;
h) erogare
le somme occorrenti al conseguimento degli scopi sociali e
riscuotere le quote di ingresso e dei contributi annuali dei soci;
i)
assumere e licenziare dipendenti, determinandone la
retribuzione;
j) avvalersi
dell’opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per
la migliore realizzazione degli scopi sociali;
k)
deliberare sull’accettazione di contribuzioni, donazioni e lasciti;
l)
regolamentare il servizio di cassa;
m)
decidere in merito agli acquisti, alle alienazioni ed alle
locazioni;
n) adottare
ogni provvedimento che si renda necessario per il perseguimento
dell’oggetto sociale.
ARTICOLO 13)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di
Amministrazione è composto da un minino di tre e da un massimo di
nove Consiglieri.
I membri del
Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
I membri del
Consiglio di Amministrazione nominano tra gli eletti il Presidente
ed il Vice Presidente.
Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce, previa convocazione del suo Presidente,
almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano
richiesta almeno due membri del Consiglio stesso, specificando gli
argomenti da trattare.
In caso di assenza o
impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice
Presidente. In loro assenza o impedimento, presiede l’adunanza del
Consiglio il Consigliere più anziano di età
Il Consiglio di
Amministrazione è validamente costituito qualora sia presente la
maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza semplice dei presenti.
ARTICOLO 14)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione è il Presidente del “Consorzio” ed ha
la rappresentanza legale e negoziale.
Egli rappresenta il
“Consorzio” in tutti gli atti civile e giudiziari e nei rapporti con
le Amministrazioni pubbliche e con Enti pubblici e privati.
Il Presidente
convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, l’assemblea
dei soci.
Il Presidente cura
l’esecuzione die provvedimenti adottati dal Consiglio di
Amministrazione ed adotta tutti i provvedimenti urgenti necessari
per la gestione ordinaria e straordinaria, che sottoporrà a ratifica
in occasione del primo Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente
inoltre:
a)
presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) sottoscrive
i contratti e le convenzioni, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione;
c)
sottoscrive il bilancio;
d)
sottoscrive il mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i
ruoli di riparto e di riscossione delle spese ed in genere ogni
operazione relativa al movimento di fondi;
e)
sottoscrive tutti gli atti necessari per l’attuazione degli scopi
sociali;
f) cura
l’invio dei verbali delle riunioni dei singoli componenti del
Consiglio di Amministrazione entro e non oltre quindici giorni dallo
svolgimento della seduta.
ARTICOLO 15) VICE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di
impedimento di quest’ultimo.
ARTICOLO 16)
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio
Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti
nominati dall’assemblea. I membri del Collegio Sindacale durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri del
Collegio Sindacale debbono essere iscritti nell’Albo dei Revisori
Contabili.
Il Collegio
Sindacale:
a) controlla
la contabilità del “Consorzio” e la legittimità delle deliberazioni
degli organi sociali;
b) verifica
in occasione delle assemblee, la veridicità e la conformità dei
documenti e dei bilanci presentati dal Consiglio di Amministrazione,
I Sindaci Effettivi
partecipano ed hanno diritto di intervenire a tutte le adunanze di
ogni organo del “Consorzio”.
ARTICOLO 17)
PERSONALE DEL CONSORZIO
Il “Consorzio” potrà
procedere all’assunzione di personale, da adibire a specifiche
mansioni, con contratti di diritto privato.
Lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi
e dai contratti collettivi nazionali applicabili.
ARTICOLO 18)
SERVIZIO DI CASSA
Il Consiglio di
Amministrazione affiderà il proprio servizio di cassa, mediante
apposita convenzione in cui dovranno essere previsti i tassi di
interesse attivo e passivo, le eventuali provvigioni richieste per
l’espletamento dei servizi, le valute, e quant’altro, ad un Istituto
Bancario.
ARTICOLO 19)
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale
coincide con l’anno solare e pertanto gli esercizi sociali si
chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni
esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini
e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione
del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, nonché di
una relazione sull’andamento della gestione sociale.
L’utile netto
risultante dal bilancio sociale dovrà essere ripartito nel modo
seguente:
- una
quota pari al 5% deve essere assegnata al fondo di riserva
ordinario;
- l’utile
residuo dovrà essere devoluto, previa debita delibera assembleare,
come per legge, ma non potrà mai essere distribuito ai soci.
ARTICOLO 20)
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Il “Consorzio” si
scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazioni
assembleari ovvero per le altre cause previste dalla legge.
Al verificarsi di
una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto
a convocare l’assemblea che provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori determinandone le attribuzioni ed i poteri e
stabilendone il relativo compenso.
ARTICOLO 21)
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non
disciplinato espressamente dal presente Statuto, si applicano le
norme derivanti dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. |